Valutazione Rischio Biologico Emergenza Covid-19
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L’International Committee on Taxonomy of Viruses (Ictv) ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronavirida è appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 (fonte AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.
Nell’allegato XLVI del d. lgs. 81/08 è riportato l’elenco degli agenti biologici (utilizzati nelle lavorazioni, nel caso del Coronavirus non è un prodotto ma un agente biologico!) classificati nei gruppi 2, 3 e 4, escludendo quelli che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.
Di seguito alcuni passaggi utili da richiamare in quest’emergenza Coronavirus appartenenti appunto al Titolo X:
1. Il datore di lavoro progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a
proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici.
2. Il datore di lavoro adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico
fuori dal luogo di lavoro (in base al Protocollo non deve esserci propagazione accidentale nemmeno all’interno del cantiere).
3. Vengano rispettate le misure sanitarie di contenimento (art. 273 ed il Protocollo).
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare, nell’allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”, sono contenute le prescrizioni per la logistica di cantiere, “tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi”.
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata e coordinata, per lo specifico cantiere o luogo di lavoro, con le misure emanate dalle autorità competenti, inserendole in ciascun caso specifico.
Una raccomandazione: “Si invitano tutti i tecnici abilitati a tenersi aggiornati con le disposizioni che saranno emanate dalle autorità competenti e ad adeguare di conseguenza i piani e le procedure di sicurezza“.
Di fatto si tratta di acquisire le misure igieniche stabilite nel protocollo del governo.
Riportiamo alcune definizioni ed i corrispondenti riferimenti normativi
- Datore di lavoro
- Azienda
- Dirigente
- Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
- RSPP
- Medico
- Sorveglianza sanitaria
- Prevenzione
- Valutazione rischi
- POS
- PSC
- DVR
- Lavoro agile
art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i
art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i
art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i
art. 89 d.lgs. 81/08 s.m.i
art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i
art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i
art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i
art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i
art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i
Documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV.
art. 89, allegato XV d.lgs. 81/08 s.m.i
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV.
art. 100 d. lgs. 81/08
Il documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza di un’azienda / impresa. E’ redatto a conclusione della valutazione dei rischi, può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente.
Sezione II d. lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28)
Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Legge 81/2017
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(Frank Lloyd Wright)